Superbonus 110%, proposta alla Camera la proroga al 2023

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Tra i circa 7.000 emendamenti al disegno di Legge di Bilancio 2021 presentati alla Camera, sono oltre 400 quelli che propongono di modificare il superbonus 110%.

La proposta più ricorrente è l’estensione temporale dell’agevolazione: molti emendamenti chiedono di spostare la scadenza al 31 dicembre 2022, altri al 2023, al 2024 o al 2025. Ricordiamo che, secondo la normativa vigente, il superbonus 110% scadrà il 31 dicembre 2021 (il 30 giugno 2022 solo per l’edilizia sociale).

Superbonus 110%, proposta la proroga al 2023

Tra gli emendamenti che riscrivono parte dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, c’è quello firmato da più di 60 deputati che chiedono di spostare la scadenza al 31 dicembre 2023.

L’emendamento propone anche una modifica molto attesa: l’inclusione nella casistica degli immobili agevolabili dei condomìni posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Questo risolverebbe il problema dell’esclusione dal superbonus 110% di tanti immobili plurifamiliari non formalmente costituiti in condominio perché non appartenenti a più proprietari.

Si chiede anche di modificare la disciplina della polizza RC professionale consentendo di utilizzare, estendendola, la polizza già posseduta dal progettista, a patto che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro.

L’emendamento prova a fare chiarezza sulla unità immobiliare funzionalmente indipendente definendola tale qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.

Si chiarisce che per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l’edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.

 

Superbonus 110%, proposti nuovi beneficiari

Molti degli altri emendamenti propongono di allungare la lista dei beneficiari: molte proposte emendative chiedono di aggiungere: imprese e professionistialberghi, imprese turistico ricettive, agriturismi, scuole paritarie, strutture religiose, impianti sportivi (non solo per gli spogliatoi).

Inoltre, si chiede di includere tra le tipologie di immobili ammesse le abitazioni non dotate di accesso autonomo dall’esterno e quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

Una particolare modifica è richiesta per gli immobili storici e gli immobili vincolati: secondo i proponenti, i questi casi il requisito energetico per fruire del superbonus 110% non dovrebbe consistere nel salto di due classi energetica ma di una sola classe.

Altri emendamenti chiedono di eliminare il tetto di due unità immobiliari per ogni proprietario sulle quali effettuare i lavori e beneficiare del superbonus 110%.

Una richiesta riguarda le asseverazioni in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano del bonus: l’emendamento propone di limitarle alle parti degli edifici interessate dai lavori mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria.

Fonte: https://www.edilportale.com

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Detrazione 70 e 75% per lavori condominiali, è già funzionante il portale Enea

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Fonte “http://biblus.acca.it/”

Pronto il portale Enea per comunicare i dati relativi ai lavori condominiali che consentono la detrazione del 70 e 75%

L’Enea ha reso disponibile il portale per inviare le comunicazioni relative ai lavori di riqualificazione energetica dei condomini per usufruire della detrazione fiscale del 70 e 75%.

Detrazione 70% e 75% per lavori condominiali

La legge di Bilancio per il 2016 ha previsto la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di godere di agevolazioni maggiori pari al 70% o 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti.

Per usufruire della detrazione fiscale Irpef del 70% occorre soddisfare le seguenti condizioni:

1.la riqualificazione deve interessare le parti comuni
2.occorre intervenire sull’involucro dell’edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per usufruire del bonus fiscale del 75% è necessario che:

1.gli interventi devono riguardare parti comuni
2.gli interventi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva
3.gli interventi devono consentire di raggiungere almeno la qualità media prevista dal dm linee guida

Per la valutazione della qualità media, si rimanda ad un precedente articolo di BibLus-net.

Trasmissione dati e asseverazione

L’Enea ha reso disponibile il portale per la comunicazione dei dati.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre procedere alla comunicaizone dei dati all’Enea. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Per gli interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%, è necessario produrre un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato sui requisiti necessari (superficie disperdente interessata > 25% di quella totale e raggiungimento della qualità media delle prestazioni previste dal dm linee guida).

Controlli

L’Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro il 30 settembre 2017.

La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Leggi l’articolo originale su http://biblus.acca.it/detrazione-75-e-75-per-lavori-condominiali-e-gia-funzionante-il-portale-enea/

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Agevolazioni fiscali 2017

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Vi invito a leggere con attenzione il testo dell’articolo riportato da Skytg24 riguardante gli incentivi fiscali per il 2017. Tra le novità i bonus per gli interventi sul patrimonio esistente, che migliorano gli edifici da un punto di vista sismico. La fetta più grande del costruito, in Italia,infatti, fa parte di quelle case non sicure sismicamente.
Ultimo punto, ma non meno importante, riguarda gli incentivi, già esistenti, riconfermati. Buona lettura a tutti.

Sisma bonus

Il terremoto che ha colpito nell’agosto del 2016 il Centro Italia ha messo in evidenza ancora una volta la necessità di mettere in sicurezza gran parte degli edifici che sorgono in zone sismiche. Per questa ragione, anche nel 2017 saranno previste delle detrazioni che arriveranno fino all’85% in caso di miglioramenti considerevoli della classe di rischio. In base alla categoria antisismica raggiunta dopo l’intervento, infatti, si avrà diritto al 50, 70 o all’80% per le singole abitazioni e al 50, 75, 85% per i condomini. L’incentivo sarà valido per gli interventi realizzati dal primo gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, e coprirà una spesa massima di 96mila euro, che verrà rimborsata in cinque anni.

Eco bonus

Se avete intenzione di sostituire gli impianti di climatizzazione invernale, installare pannelli solari per la produzione di acqua calda o fare altri interventi di riqualificazione energetica globale, fino al 31 dicembre 2017 avrete diritto a una detrazione del 65%. Il bonus verrà spalmato per 10 anni sull’Irpef, nel caso delle persone fisiche, o sull’Ires, nel quello delle società. Anche per l’eco bonus, come per il sisma bonus, la percentuale di detrazione sarà graduata in base all’entità dei lavori effettuati. Quindi per le singole abitazioni si ha diritto a un bonus del 65%, mentre si potrà salire al 70% se l’intervento interessa “almeno il 25% dell’involucro edilizio” come nel caso in cui si decida di dotare lo stabile del cosiddetto “cappotto termico” e al 75% quando l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica non solo invernale ma anche estiva. Questi incentivi, nel caso interessino parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari dello stabile, saranno validi per gli anni di imposta dal 2017 al 2021 per un massimo di 40mila euro all’anno per abitazione. Dalla versione finale della legge è assente l’estensione dell’agevolazione alla bonifica dell’amianto in condominio, che è stata eliminata in ultima lettura.

Bonus ristrutturazioni

La manovra 2017 prevede una proroga della detrazione Irpef del 50% per chi decide di fare dei lavori di ristrutturazione edilizia entro il 31 dicembre 2017. La soglia massima sarà di 96mila euro e coprirà, ad esempio, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Rientrano all’interno del bonus anche i lavori necessari per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di una calamità, a condizione “che sia stato dichiarato lo stato di emergenza”. L’agevolazione riguarda le persone fisiche e gli immobili residenziali, e sono detraibili anche le opere di manutenzione delle parti comuni.

Bonus mobili

Nel 2017 potrà usufruire di agevolazioni fiscali anche chi deciderà di comprare nuovi mobili o grandi elettrodomestici per la propria abitazione. Per queste spese avrà diritto a una detrazione fiscale del 50% per un massimo di 10mila euro, a patto che l’ammodernamento avvenga in parallelo ai lavori di ristrutturazione in casa. Per quanto riguarda gli elettrodomestici ci si potrà avvalere del bonus solo acquistando apparecchiature di classe energetica non inferiore alla A+ (solo per i forni è ammessa la classe A) e per le quali è prevista l’etichetta energetica. Mentre tra gli arredi sono previsti: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, ma anche materassi e apparecchi di illuminazione. A differenza dell’anno scorso, il bonus mobili non prevede specifiche agevolazioni per i giovani, che quindi potranno godere delle detrazioni solo nei casi elencati in precedenza.”

FONTE: http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2017/01/02/agevolazioni-casa-2017-guida.html

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Deduzione del 20% per chi acquista e affitta casa: ecco come funziona

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Al via la deduzione del 20% per chi acquista un immobile e poi l’affitta. Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modalità di attuazione e le procedure di verifica

Il DL 133/2014 (convertito dalla legge 164/2014) ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a destinazione abitativa e lo affitta, consistente in una deduzione dal proprio reddito del 20% del costo di acquisto dell’immobile, o delle spese di costruzione, risultante dall’atto notarile di compravendita.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 settembre 2015 che definisce compiutamente le modalità di attuazione e le procedure di verifica.

Deduzione 20%, in cosa consiste

La deduzione fiscale consiste nel sottrarre un onere fiscale dal reddito complessivo: in tal caso si ottiene un abbattimento della base imponibile, ossia del valore su cui si calcola poi l’imposta mediante l’applicazione delle aliquote.

L’art.21 del DL 133/2014, “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, riconosce, a chi acquista un immobile ad uso residenziale dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017  e lo cede successivamente in affitto, una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto.

Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, ottenendo la possibilità di portare in deduzione un importo massimo di 60.000 euro in 8 anni (7.500 euro all’anno).

Deduzione 20%, le nuove regole

Le modalità di attuazione e le condizioni per poter usufruire della deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita’ immobiliari da destinare alla locazione, sono indicate nel DM 8 settembre 2015.

DM 8 settembre 2015: unità immobiliari invendute

Si definiscono unità immobiliari invendute gli immobili che al 12 novembre 2014 risultavano già interamente o parzialmente costruiti oppure gli immobili per i quali era già stato rilasciato il titolo riabilitativo. Si considerano unità immobiliari invendute anche gli immobili per i quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (ad esempio convenzione tra Comune e privato o accordi similari).

DM 8 settembre 2015, deduzioni spettanti

Alle persone fisiche non esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 acquistano:

  • unità immobiliari invendute a destinazione residenziale
  • unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo

è concessa una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita.

Il limite massimo è pari a 300.000 euro comprensivo di IVA.

Inoltre, è possibile usufruire anche di una deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Le deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di unita’ abitative per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso (art. 25 DPR 380/2001) nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Le deduzioni spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale (DM 22 aprile 2008).

La deduzione sul prezzo di acquisto è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

DM 8 settembre 2015, costruzioni su aree edificabili

La deduzione è riconosciuta anche per le spese sostenute per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraverso fattura.
La deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

DM 8 settembre 2015, requisiti per l’accesso alle deduzioni

Le deduzioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo
  • l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del DM 1444/1968
  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
  • il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 DPR 380/2001 ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
  • non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario
  • accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate

DM 8 settembre 2015, divieto di ripetibilità delle deduzioni

Le deduzioni possono essere riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile.

DM 8 settembre 2015, trasferimento dell’abitazione nel periodo di locazione obbligatoria

L’agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto.

 

fonte: biblus.acca.it

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